Ancora un’ennesima sentenza che certifica l’operato amministrativo svolto per giungere alla stipula del contratto d’appalto per gli attesissimi lavori di completamento del Porto dei Nebrodi di Sant’Agata Militello. La quarta sezione del Tar di Catania si è infatti pronunciata rigettando la richiesta di sospensiva in merito al ricorso, l’ennesimo, proposto nel Febbraio 2013, dalla Società italiana condotte d’Acqua di Roma. L’impresa capitolina, lo ricordiamo, già bocciata nel passato negli appelli al Tar di Catania ed al Cga di Palermo contro l’aggiudicazione dell’appalto nel quale giunse seconda in graduatoria, aveva contestato la delibera della giunta santagatese datata 20 Dicembre con la quale l’amministrazione ha provveduto alla presa d’atto del sub ingresso della Cogip Infrastrutture spa di Tremestieri con l’atto di cessione del ramo d’azienda nei rapporti giuridici facenti capo alla Si.Gen.Co. che aveva vinto l’appalto. Secondo i ricorrenti l’atto di giunta darebbe erroneamente atto della cessione d’azienda, definendo la “cessione di parte dei beni dell’impressa organizzati in funzione di un’attività produttiva omogenea” quando invece quella intervenuta tra le due società sarebbe semplicemente un’inammissibile cessione del contratto d’appalto. Altro punto forte del ricorso della Condotte d’acqua era il rilievo dell’assenza in capo alla Cogip dei requisiti richiesti e prescritti dal bando di gara. Si tratta di una sentenza che può dunque aprire definitivamente la strada all’avvio dei lavori per il completamento del Porto di Sant’Agata Militello. Il Tar ha inoltre decretato la sospensione del processo in attesa della definizione del ricoso sul regolamento di giurisdizione e l’improcedibilità dei ricorsi sul presunto accesso agli atti negato. Il tribunale amministrativo ha dunque chiuso la maglia, non concedendo la sospensiva chiesta dalla Condotte d’Acqua, in attesa che la corte di cassazione di pronunci in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo su tale materia. Di conseguenza il Tar ha sentenziato l’impossibilità di dar luogo al alcuna delle misure cautelari invocate dalla ricorrente, sospendendo il procedimento. Visti i tempi verosimilmente lunghi per dirimere la vicenda, sembrano non esserci più ostacoli per l’avvio dei lavori di realizzazione del molo di sottoflutto e della banchina di riva da parte della Cogip che lo scorso Marzo aveva firmato il contratto d’appalto con l’amministrazione comunale avviando anche i sondaggi sul terreno proprio nella zona dove dovrà sorgere la banchina di riva con tutti i servizi interconnessi a supporto dell’attività portuale
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