Da giorno 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge 98/2013 di conversione D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, si applicano le modifiche dell’art. 202 del Codice della Strada. In particolare, gli importi dei pagamenti delle sanzioni stradali sono ridotti del 30% se il versamento in denaro è effettuato entro 5 giorni dal momento in cui si riceve il verbale o tramite contestazione immediata su strada o mediante notifica postale. La riduzione del 30% spetta nei seguenti casi:
1) Quando gli agenti accertatori o gli ausiliari del traffico lasciano il cd “avviso di accertamento” foglietto verde sul parabrezza del veicolo (per esempio divieto di sosta o mancata esposizione del gratta e sosta). Tale modalità di pagamento permetterà di risparmiare anche le spese di notifica.
2) Verbale notificato o contestato dal 16 agosto in poi a condizione che il pagamento avvenga entro 5 giorni dalla data di notifica o contestazione.
Si evidenzia che la riduzione del 30% non è applicabile nei seguenti casi.
– violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta;
– violazioni in cui è prevista come sanzione accessoria la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida;
– violazioni previste dalla legislazione complementare ma non inserite nel codice della strada.
Inoltre, si fa presente che in caso di presentazione di ricorso al Prefetto o di opposizione al Giudice di Pace non si applica la riduzione del 30%.