C’è un passaggio del dispositivo di sentenza emesso dal Cga di Palermo, in data 4 Settembre, e pubblicata da noi in maniera integrale nei giorni scorsi (la riproponiamo in calce), che non sarà certamente sfuggito anche al lettore più distratto a disinteressato. In quel dispositivo, che certificava il rigetto della ricorso della Società Italiana Condotte d’Acqua di Roma, avverso la negazione della sospensiva emessa dal Tar di Catania in merito al super contestato appalto per il completamento del Porto di Sant’Agata Militello, risaltava come il Comune di Sant’Agata Militello, stazione appaltante, nella persona del Sindaco pro tempore non si fosse costituito in giudizio. Una scelta quantomeno singolare, non fosse altro per l’importanza dell’appalto, in ballo ci sono ben 48 milioni di euro, per la complessità della storia giudiziaria stessa, che sin dal primo giorno sta accompagnando l’esecuzione dell’appalto, e per la necessità, in un modo o nell’altro, per l’ente comunale di essere rappresentato in giudizio a sostenere il procedimento piuttosto che eventualmente tutelarsi qualora fossero state ravvisate irregolarità nella procedura d’appalto, così come chiesto ripetutamente dalla stessa Condotte d’Acqua, e da ciò fossero eventualmente scaturite sanzioni amministrative e pagamenti di penali da corrispondere a carico dell’ente. La mancata costituzione in giudizio al Cga del Comune di Sant’Agata Militello non è sfuggita al gruppo di maggioranza consiliare che, puntualmente, ha presentato un’interrogazione proprio per conoscere i motivi per i quali il comune e per esso l’amministrazione Comunale ed il Sindaco pro tempore abbiano deliberatamente ritenuto di non costituirsi nell’appello, per ragioni, scrivono i consiglieri, “che si ignorano e che qui si chiede di esplicitare per conoscerle, valutarle ed esercitare il legittimo e doveroso diritto di critica in ossequio al mandato elettorale ricevuto”. Secondo i consiglieri comunali, “sebbene in generale l’organo amministrativo abbia facoltà di costituirsi o no in un certo giudizio, deve essere certamente esclusa l’arbitrarietà della scelta se contraddire o no , soprattutto nel caso di specie, stante l’assoluta rilevanza sul piano degli interessi collettivi in gioco non solo economici ma soprattutto legati alla realizzazione del completamento del porto di S. Agata e all’immenso sviluppo che lo stesso comporterebbe per tutto il comprensorio nebroideo”. Eppure, segnalano ancora i consiglieri, “la Società Italiana per Condotte d’Acqua ha proposto nelle more un ulteriore atto di interpello nel quale, premessa una ricostruzione ad usum delfini della vicenda legata all’appalto, chiede all’Amministrazione l’adozione di atti in autotutela che rendano ragione di presunti atti illegittimi adottati in seno all’appalto de quo”. Insomma una vicenda giuridico – politica che sembra poter avere radici ben profonde. A tal proposito, il gruppo di maggioranza consiliare non lesina, nella propria interrogazione, un passaggio in cui si fa riferimento alla difesa di una delle imprese interessate dal giudizio, la Costruzioni Bruno Teodoro, “assunta – si legge nell’interrogazione – da un professionista che risulta assai vicino alle posizioni dell’attuale Sindaco in carica”. In conclusione, l’interrogazione, di cui vi proponiamo copia integrale in basso, chiede di conoscere le ragioni che hanno comportato l’assenza del Comune di S. Agata Militello nel giudizio n. 722/2013 promosso dalla Società Italiana per Condotte d’Acqua con appello incidentale promosso da Costruzioni Bruno Teodoro, evidenziando, ove possibile, le posizioni del Sindaco e dell’Assessore al contenzioso e Lavori pubblici; se esistono atti, da parte del legale che ha difeso il Comune nel primo grado del giudizio de quo, che, prima della scadenza dei termini per la costituzione nel giudizio di appello, ha manifestato l’opportunità dell’ente di costituirsi in giudizio. La maggioranza, infine, chiama il sindaco a rispondere anche ad un ulteriore quesito, nel passaggio in cui s’interroga se la decisione di non costituirsi è dipesa dalla volontà di tutelare interessi particolari, e non generali, e/o di forze politiche a sostegno di questa amministrazione.
Pdf Ordinanza CGA Porto 5 9 2013