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Natale vince, Fachile fuori. Ecco perché. I dettagli della sentenza

L’indebita partecipazione alla competizione di Sant’Agata Militello del 9 e 10 Giugno 2013 del candidato Marco Donato Lemma, ritenuto non candidabile, poiché carente dei requisiti soggettivi per l’accesso alla carica pubblica, è condizione di nullità dei 206 voti ottenuti, non solo ai fini dell’elezione personale ma anche dell’attribuzione dei voti di preferenza riferiti alla lista di appartenenza, poiché, diversamente, si rischierebbe di eludere le finalità di ordine pubblico sottesi alla norma in funzione di tutela della libera espressione del voto e del buon andamento della trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

enrico natale

 

 

 

 

 

 

 

Con questa motivazione il Tar di Catania ha accolto il ricorso presentato da Enrico Natale, primo dei non eletti della lista “S.Agata Domani”, determinando la nullità della delibera di surroga di Donato con Rita Fachile, adottata dal consiglio comunale l’1 Aprile 2014, ed imponendo dunque la sostituzione tra gli scranni della minoranza della Fachile con lo stesso Enrico Natale. Tra le righe della sentenza emessa dalla terza sezione del Tar a conclusione dell’udienza di merito del 28 Gennaio, si percepisce il netto indirizzo verso la giurisprudenza più rigorosa che esclude , per un soggetto incandidabile, la possibilità di prendere parte prendere sin dall’inizio alle operazione elettorali dal momento che la condizione di non candidabilità preclude all’origine che il nominativo di quel candidato possa essere presente in lista e ricevere voti di preferenza dagli elettori. I giudici amministrativi hanno quindi accolto in pieno quella che era stata la tesi dell’avvocato Antonio Catalioto, rappresentante in giudizio di Enrico Natale, circa la corretta applicazione della disciplina prevista dall’art. 10 comma 3 del d.lgs. 235/2012 che riguarda proprio la nullità dell’elezione di un consigliere incandidabile, anche quando tale condizione emerge a distanza di tempo dalla conclusione del voto.

In tal senso il Tar ha respinto, ritenendole prive di rilievo, le deduzioni dell’avvocato Luana Gina Natoli, in rappresentanza della Fachile, che invocava la scindibilità del voto di lista rispetto a quello di preferenza, senza far emergere concretamente, alcuna sostanziale autonomia del voto di lista rispetto alle preferenze espresse nei confronti del soggetto incandidabile. La sentenza del Tar, che potrebbe certamente avere effetti anche politici (su cui torneremo prossimamente) sulla già vacillante stabilità della coalizione Sottile, dovrà ora essere notificata all’ufficio di presidenza del consiglio comunale per l’iscrizione nell’agenda dei lavori del consiglio della revoca della surroga di Rita Fachile e l’insediamento di Enrico Natale, che porta a due il numero dei consiglieri di riferimento della lista “S.Agata Domani”, insieme ad Armeli, a scapito del Pd che scende a quota tre consiglieri.

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