Prosegue la diatriba sulle criticità nell’iter progettuale per l’adeguamento del depuratore consortile di Sant’Agata ed Acquedolci. Dopo l’interrogazione dell’opposizione e la risposta del dirigente dell’ufficio tecnico Basilio Ridolfo, che abbiamo pubblicato questa mattina, ecco la controreplica di Domenico Barbuzza, che insieme al collega Salvatore D’Angelo ha firmato quella interrogazione. “Apprendo con soddisfazione – scrive Barbuzza riferendosi alla nota di Ridolfo – che quanto riportato nella stessa risponde al vero il fatto che nell’Elenco annuale delle opere pubbliche relativo al 2015, costituente allegato al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017, in corrispondenza della colonna “Stato progettazione approvata”, l’intervento di completamento, ammodernamento ed adeguamento del depuratore consortile tra i Comuni di Sant’Agata di Militello e Acquedolci è stato erroneamente indicato con la sigla “SF”, in ciò indicando che il livello di progettazione approvato fosse quello corrispondente allo “Studio di Fattibilità”. Fermo restando che l’atto ispettivo verrà discusso in aula durante la prossima seduta del Consiglio Comunale, si precisa quanto segue.
1) L’interrogazione è molto articolata e verte, in buona sostanza, sugli enormi ed inoppugnabili ritardi accumulati dall’amministrazione Sottile rispetto ad un’opera ammessa a finanziamento con l’APQ Stato/Regione del gennaio 2013
2) Anche da una superficiale lettura dell’atto ispettivo si evince che ad essere inserito nel Programma Triennale doveva essere il progetto definitivo approvato, mentre è chiaramente riportato che sul progetto esecutivo, ancorché agli atti del comune sin dal dicembre 2013, non sono stati ancora acquisiti tutti pareri di Legge , ed occorrerebbe chiarirne le ragioni di tali circostanze ;
3) L’errore, seppur involontario, ed oggi conclamato, non può certamente classificarsi quale banale o, peggio ancora, formale, in quanto la Legge stabilisce che nei programmi annuali dei lavori vada inserito (correttamente) il livello di progettazione delle opere. Se ciò non fosse evidentemente necessario, o utile, o obbligatorio, il Legislatore non lo avrebbe previsto!
4) Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche non rientra assolutamente tra gli “atti gestionali”. Anzi, è vero l’esatto contrario! Il programma, che costituisce allegato al bilancio di previsione e correla la programmazione dei lavori pubblici con quella finanziaria, rappresenta, ad onore del vero, l’atto più discrezionale dal punto di vista politico compiuto da una amministrazione. La stessa “ratio” della norma, che sottopone il Programma ad una duplice approvazione (della Giunta prima e del Consiglio in via definitiva) e che stabilisce anche un periodo di pubblicazione di trenta gironi per le osservazioni da parte dei cittadini, rende evidente detta circostanza, con l’ovvia conseguenza che i suoi contenuti devono essere attendibili, proprio per consentire anche la funzione di controllo attribuita dalla Legge a tutti i cittadini.
5) Pertanto, nessuna polemica può essere indirizzata all’ufficio tecnico che nel caso in esame, oltre a rendere il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 12 della L.R. n. 30/2000, riveste un ruolo esclusivamente “compilativo” del Programma delle OO.PP. in funzione delle direttive politiche della giunta, ma, eventualmente è rivolta solo al sindaco, all’assessore al ramo o alla giunta che hanno adottato con pienezza di funzioni e responsabilità l’atto amministrativo in questione.