Con il voto dell’assemblea regionale siciliana, che ha esitato i 46 articoli del ddl e poi ha dato il via libera definitivo, è ufficialmente legge la riforma delle province in Sicilia, con la cancellazione degli enti provinciali e l’istituzione di sei liberi consorzi e tre città metropolitane. Ecco nel dettaglio cosa cambia.
LIBERI CONSORZI E CITTA’
I nuovi enti ricalcheranno in toto la geografia delle vecchie province. I sei liberi consorzi corrisponderanno infatti con i territorio delle ex province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Trapani, mentre le tre città metropolitane ingloberanno le aree di Palermo, Catania e Messina. Saranno enti autonomi, sia dal punto di vista amministrativo che organizzativo e finanziario.
GOVERNANCE
L’amministrazione dei nuovi enti si articolerà con quattro organi territoriali.
Presidente del libero consorzio(Sindaco per le Città metropolitane), Assemblea del consorzio(Conferenza per le Città metropolitane), Giunta e Adunanza elettorale. L’adunanza sarà composta da sindaci e consiglieri comunali dei comuni aderenti che eleggeranno il presidente del Libero consorzio, o il sindaco della Città metropolitana, ed i membri della Giunta. Sono eleggibili alla carica di presidente o sindaco della città metropolitana i primi cittadini dei comuni appartenenti all’ente , a condizione che il loro mandato scada non prima dei 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. La cessazione dalla carica di sindaco di un comune o di consigliere comunale comporta la decadenza immediata di qualsiasi carica ricoperta negli organi dei Liberi consorzi e Città metropolitane. Bocciato l’emendamento che prevedeva, come accade nel resto d’Italia, che nelle Città metropolitane il sindaco del comune capoluogo sia anche sindaco metropolitano.
L’amministrazione dei nuovi enti si articolerà con quattro organi territoriali.
Presidente del libero consorzio(Sindaco per le Città metropolitane), Assemblea del consorzio(Conferenza per le Città metropolitane), Giunta e Adunanza elettorale. L’adunanza sarà composta da sindaci e consiglieri comunali dei comuni aderenti che eleggeranno il presidente del Libero consorzio, o il sindaco della Città metropolitana, ed i membri della Giunta. Sono eleggibili alla carica di presidente o sindaco della città metropolitana i primi cittadini dei comuni appartenenti all’ente , a condizione che il loro mandato scada non prima dei 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. La cessazione dalla carica di sindaco di un comune o di consigliere comunale comporta la decadenza immediata di qualsiasi carica ricoperta negli organi dei Liberi consorzi e Città metropolitane. Bocciato l’emendamento che prevedeva, come accade nel resto d’Italia, che nelle Città metropolitane il sindaco del comune capoluogo sia anche sindaco metropolitano.
ORGANI ED ELEZIONI
Assemblea e Conferenza sono gli organi di indirizzo politico e sono composte dai sindaci dei comuni. La Giunta è l’organo esecutivo e i componenti variano da quattro a otto in base al numero di abitanti dell’ente. Tra ottobre e novembre si riuniranno nelle ex province circa 10mila tra sindaci e consiglieri comunali le prime elezioni.
Assemblea e Conferenza sono gli organi di indirizzo politico e sono composte dai sindaci dei comuni. La Giunta è l’organo esecutivo e i componenti variano da quattro a otto in base al numero di abitanti dell’ente. Tra ottobre e novembre si riuniranno nelle ex province circa 10mila tra sindaci e consiglieri comunali le prime elezioni.
INDENNITA’
Al presidente e al sindaco metropolitano è attribuita un’indennità pari alla differenza tra quanto percepito per la carica di sindaco e quella spettante al primo cittadino del comune con il maggior numero di abitanti. Nel caso questa indennità dovesse corrispondere a quella già percepita, sarà aumentata del 20%. Per ciò che riguarda i componenti delle Giunte, invece, la somma sarà pari alla differenza tra l’indennità percepita per la carica ricoperta nel proprio comune e il 50% di quella spettante al presidente del consorzio o sindaco metropolitano.
COMPETENZE
In capo ai nuovi enti restano molte competenze delle ex Province. Trasferite ai comuni le competenze su manifestazioni artistiche e ricreative, mentre alla Regione passano le competenze su formazione professionale e tutela ambientale. I Liberi consorzi avranno competenza sull’approvazione degli strumenti urbanistici, sull’edilizia popolare abitativa, sulla vigilanza dei consorzi di bonifica e sulla motorizzazione civile. Liberi consorzi e Città metropolitane avranno competenze proprie in materia di servizi sociali e culturali, di sviluppo economico, di organizzazione del territorio e tutela dell’ambiente
In capo ai nuovi enti restano molte competenze delle ex Province. Trasferite ai comuni le competenze su manifestazioni artistiche e ricreative, mentre alla Regione passano le competenze su formazione professionale e tutela ambientale. I Liberi consorzi avranno competenza sull’approvazione degli strumenti urbanistici, sull’edilizia popolare abitativa, sulla vigilanza dei consorzi di bonifica e sulla motorizzazione civile. Liberi consorzi e Città metropolitane avranno competenze proprie in materia di servizi sociali e culturali, di sviluppo economico, di organizzazione del territorio e tutela dell’ambiente
PERSONALE
I nuovi enti territoriali hanno tre mesi di tempo per individuare il proprio fabbisogno di pianta organica. Il personale che resterà assegnato ai nuovi enti o che andrà in mobilità sarà individuato con decreto del presidente della Regione, previa delibera di giunta su proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali, sentite le principali organizzazioni sindacali.
I nuovi enti territoriali hanno tre mesi di tempo per individuare il proprio fabbisogno di pianta organica. Il personale che resterà assegnato ai nuovi enti o che andrà in mobilità sarà individuato con decreto del presidente della Regione, previa delibera di giunta su proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali, sentite le principali organizzazioni sindacali.
ALTRI CONSORZI
Rimane la possibilità di formare nuovi Liberi consorzi di comuni che abbiano i requisiti di continuità territoriale e una popolazione non inferiore a 180 mila abitanti.
Rimane la possibilità di formare nuovi Liberi consorzi di comuni che abbiano i requisiti di continuità territoriale e una popolazione non inferiore a 180 mila abitanti.