Si discute questa mattina, in camera di consiglio al Tar di Catania, il ricorso presentato dalla giunta di Sant’Agata Militello contro l’integrazione da uno a tre membri dell’organo di revisione contabile del comune. I giudici sono chiamati ad esprimersi sulla richiesta cautelare avanzata dall’avvocato Rosario Ventimiglia, legale incaricato dal comune, per l’annullamento della delibera con cui il consiglio comunale, nella seduta del 30 Novembre scorso, aveva ratificato l’elezione dei due componenti del collegio dei revisori, Giuseppe Ricciardi e Salvatore Belgiorno, in aggiunta all’ex revisore unico, oggi presidente, Piero Ferrante. Contestata dall’amministrazione l’interpretazione del consiglio, e la stessa applicazione in Sicilia della normativa vigente, secondo cui anche nei comuni con popolazione tra 5 mila e 15 mila abitanti sarebbe necessario un collegio di revisori. Il ricorso richiama precedenti decisioni del Tar e del Cga Sicilia che hanno ritenuto, anche contrariamente alla stessa Corte dei Conti, illegittimi i provvedimenti tesi ad integrare o ricostituire l’Organo di Revisione collegiale. Secondo la giunta, un’altra illegittimità consisterebbe nella mancato annullamento della delibera del Febbraio 2014, con cui fu nominato il revisore unico per il periodo 2014/2017. L’istanza cautelare fu motivata per ragioni di garanzia di tutti gli atti contabili dell’ente che ricadono nella sfera di competenza dei revisori e per evitare un eventuale danno economico. Nel giudizio al Tar si è quindi costituito il presidente del collegio Piero Ferrante, difeso dall’avvocato Salvatore Ricca, ed i componenti Ricciardi e Belgiorno, difesi dall’avvocato Ferdinando Croce. Vengono definiti “palesemente inconsistenti” le considerazioni alla base dell’impugnativa dell’amministrazione, attraverso “una ricostruzione dei fatti e degli atti storici “incompleta e fuorviante”. L’organo consiliare santagatese avrebbe infatti ritenuto di dovere dare maggiore considerazione al pronunciamento della Corte dei Conti, per cui la complessa e delicata attività svolta dall’organo di revisione richiede, anche per i comuni ricompresi tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, una struttura forte e solida che solamente una composizione collegiale può garantire. Contestata anche l’eccezione della mancata revoca della precedente nomina di Ferrante che, stando al contro ricorso, “non poteva essere messa in discussione o revocata prima della sua naturale scadenza, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge”.