Nel Marzo 2015 il giudice del lavoro aveva riconosciuto, con propria ordinanza, la mancanza dei presupposti, in base al vigente contratto di lavoro, per giungere alla sospensione facoltativa dell’ingegnere Giuseppe Contiguglia, coinvolto nel procedimento “Camelot”. La misura era stata disposta dall’amministrazione comunale con delibera di Giunta del 5 Settembre 2014. Adesso è giunta la decisione del Tribunale collegiale di Patti che, ribaltando l’esito di primo grado, ha accolto il ricorso del comune di Sant’Agata Militello. Dichiarata, dunque, la legittimità della delibera di Giunta Municipale del Comune di Sant’Agata, n. 119 del 05.09.2014, che ha disposto la sospensione cautelare facoltativa del dipendente Giuseppe Contiguglia, condannato al pagamento delle spese del giudizio. L’ex dirigente dell’area tecnica del comune santagatese nel frattempo ha assunto l’incarico al comune di San Fratello di dirigente dell’ufficio tecnico e per questa ragione aveva chiesto ed ottenuto, nel Luglio 2015, l’aspettativa dal comune di Sant’Agata. Nel giudizio il comune era rappresentato dall’avvocato Antono Saitta mentre Contiguglia era difeso dall’avvocato Carmela Teresa Amata.