“Il sindaco non è legittimato ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, in quanto il processo amministrativo è finalizzato alla risoluzione di controversie inter soggettive e non è aperto anche a quelle tra organi o componenti di organi dello stesso ente”.
E’ laconica, nella sua semplicità, la sentenza (qui sentenza integrale) del Tribunale Amminstrativo Regionale di Catania che “smonta” il ricorso presentato dall’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello contro la delibera di consiglio comunale che aveva integrato il collegio dei revisori dei conti per il triennio 2014/2017 (sotto i link ai pezzi in archivio) .
Ricorso dichiarato inammissibile nonostante, si legge testualmente nella sentenza, nonostante il sindaco “abbia provato a mettere meglio a fuoco una possibile lesione delle prerogative di un organo dell’Ente da lui presieduto, la Giunta, affermando che “il maggiore onere finanziario porta in dote quella contrazione delle prerogative della Giunta Comunale, capaci di superare l’esame di ammissibilità richiesto dalla giurisprudenza di questo TAR. Un tentativo – sentenzia il Tar – che non riesce a scalfire le osservazioni formulate, perché l’aspetto invocato è del tutto equiparabile al caso in cui il Sindaco lamenti lo storno di somme da scopi da lui ritenuti più utili alla comunità da lui rappresentata”. Rispedito dunque al mittente l’appello proposto dalla Giunta Sottile, rappresentata in giudizio dall’avvocato Rosario Ventimiglia. Il comune è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1500 euro, oltre accessori, in favore di ciascuna delle parti costituite.
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