Un’istanza avanzata da un cittadino “ignorata” dal Comune di Sant’Agata Militello , che non ha dato seguito alle legittime richieste di accesso agli atti, costa la condanna del Comune, da parte del Tar, al pagamento delle spese processuali, quantificate in 1000 euro oltre e l’intimazione al rilascio degli atti richiesti entro trenta giorni.
La sentenza è della terza sezione del Tar di Catania che ha accolto il ricorso di un privato cittadino il quale, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, emessa da Riscossione Sicilia, riguardo il pagamento di arretrati Ici, ha appreso che il Comune aveva attivato nei suoi confronti le procedure esecutive volte al recupero di crediti vantati in forza di due Avvisi di accertamento ICI riferiti al Ottobre 2012 ed al Luglio 2013, le cui relative notifiche sarebbero state effettuate direttamente dal Comune. L’utente, sostenendo di non aver mai ricevuto quegli avvisi, ha quindi fato formale richiesta al Comune di Sant’Agata, in data 19 settembre 2016 , chiedendo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, Legge 241/90, ai fini della propria difesa in giudizio, di estrarre copia con la massima urgenza delle relate di notifica degli Avvisi di accertamento ICI e di conoscere l’esistenza di eventuali ulteriori pendenze tributarie. Istanza cui il Comune non ha però dato seguito, inducendo l’uomo a presentare ricorso al tar.
Il Tribunale Amministrativo ha quindi sottolineato come “il Comune detiene tutta la documentazione afferente ad un singolo contribuente (ivi inclusi gli atti di accertamento con le relative relate di notificazione o avvisi di ricevimento, ove comunicati a mezzo posta), e lo stesso è evidentemente tenuto a fornire al contribuente la copia di tali atti, trattandosi di documentazione detenuta nell’adempimento del dovere di cura dell’interesse pubblico”. Alla luce di ciò la sentenza impone all’ente santagatese di fornire la documentazione richiesta entro 30 giorni ed a pagare le spese processuali.
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