Banner Filetto

Straordinario elettorale al referendum 2016. L’amministrazione perde il ricorso al Tar

E’ stato rigettato dalla quarta sezione del Tar di Catania il ricorso presentato dall’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello, rappresentata dall’avvocato Rosario Ventimiglia, avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Messina con cui è stato fissato il tetto di spesa di 20.182,50  rimborsabile a ciascun comune per i servizi svolti nell’ambito del referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016. Il comune di Sant’Agata ha invece sostenuto spese per 35668,02 euro.
Secondo la sentenza emessa dal Tribunale amministrativo catanese, al termine della camera di consiglio dello scorso 19 ottobre, è inapplicabile al referendum la norma, la cui violazione è stata invocata dal comune santagatese, dell’art. 15 del D.L. n. 8/1993 circa la possibilità di deroga per il lavoro straordinario.“Quella norma – osserva il Tar – si riferisce espressamente al personale degli enti locali utilizzato per lo svolgimento di “consultazioni elettorali”,  ovvero al modo “ordinario” di operare dei sistemi politici a democrazia rappresentativa come quello italiano, mentre il referendum rappresenta una alternativa in termini di democrazia diretta a quel sistema”. Per questo la fissazione del tetto massimo, secondo le previsioni dell’art. 17 della L. n. 135/1976 , sono demandate al decreto del Ministero dell’Interno.  Rigettata anche l’altra eccezione sollevata dal legale del comune santagatese circa la presunta mancata interlocuzione preliminare alla fissazione del tetto massimo delle spese rimborsabili da parte della Prefettura di Messina.
“Il Collegio ritiene che entrambi gli atti impugnati abbiano natura vincolata, sicchè il mancato rispetto delle garanzie procedimentali non produce effetti invalidanti”. 
Nulla da fare neanche per la contestazione sul presunto eccesso di potere da parte della Prefettura, per contraddittorietà e difetto di ragionevolezza, in relazione all’importo massimo delle spese rimborsabili ai comuni.
“La differenza nel quantum delle spese rimborsabili (pari ad euro 36.529,85 per il referendum dell’aprile 2016, ed a euro 20.182,50 per il referendum del dicembre 2016) – sostiene il Tar  –  dipende, non necessariamente da scelte contraddittorie effettuate della Prefettura di Messina a fronte di dati scarsamente suscettibili di variazioni quale il numero della popolazione residente e/o delle sezioni elettorali, bensì dal complesso delle somme disponibili per la relativa finalità secondo scelte di natura politica effettuate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato”.
L’ordinanza del Tribunale amministrativo regionale, compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

error: Questo contenuto è protetto !!