Il Tar di Catania ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Sant’Agata Militello, rappresentato nel giudizio amministrativo dall’avvocato Alfio Pappalardo, per l’annullamento del decreto n. 224 del 10.8.2018, con il quale il Dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie Locali, nel ripartire la quota dei trasferimenti regionali di parte corrente ai Comuni siciliani per l’anno 2018, ha assegnato al Comune di Sant’Agata Militello la somma di euro 104.484,91 (ad oggi giunte sino a circa 250 mila euro), operando la trattenuta di euro 66.441,12.
Le trattenute sul fondo autonomie erano riconducibili ad un ipotetico piano di rientro su anticipazioni all’Ato rifiuti mai presentato e sottoscritto dal comune. La decurtazione, dunque, costituirebbe l’importo rateale che il Dipartimento Acqua e Rifiuti avrebbe inteso recuperare con nota n. 16689 del 26.04.2014, mai notificata, per le anticipazioni delle risorse finanziarie erogate ai comuni siciliani che ne avevano fatto richiesta ai fini dell’estinzione dei debiti relativi alla gestione integrata dei rifiuti, ma l’amministrazione comunale di Sant’Agata Militello ha sempre contestato le trattenute operate dall’amministrazione regionale, non avendo mai autorizzato alcuna anticipazione di cassa nei confronti dell’Ato di appartenenza. Il collegio della prima sezione del Tar di Catania ha quindi ritenuto fondato il ricorso, per violazione del giusto procedimento e per difetto di istruttoria. “E’ risultato evidente – si legge nell’ordinanza del Tar – che il Comune non ha potuto avere piena contezza del percorso seguito dalla Regione e degli atti posti a fondamento delle trattenute. Manca, in particolare, negli atti impugnati, l’indicazione dei provvedimenti sulla base dei quali la Regione opera il contestato prelievo e/o recupero per anticipazioni fatte, con conseguente difetto di motivazione degli atti impugnati. La richiesta di restituzione al Comune pro quota, attraverso trattenute sui trasferimenti spettanti, degli importi a suo tempo elargiti dalla Regione all’Ato, non risulta essere stata preceduta da un’adeguata istruttoria, nel rispetto del principio di partecipazione”.
Il Tar di Catania ha dunque accolto, con annullamento, per quanto di interesse, gli atti impugnati. “Sin dall’insediamento, e contrariamente al passato – dichiara l’assessore Antonio Scurria – abbiamo fermamente contestato alla Regione la riduzione dei trasferimenti, in quanto derivante da anticipazioni finanziarie mai concesse né richieste dal Comune di Sant’Agata Militello in relazione alla gestione AtoMe1 S.P.A. La correttezza della nostra azione è oggi sancita da una sentenza del TAR che giudica illegittima la decurtazione di risorse imposta al Comune, frutto solo di scelte politiche in materia di rifiuti da noi mai condivise o avallate direttamente o indirettamente”.