Reso noto il testo del nuovo DPCM del 11 marzo firmato dal premier Giuseppe Conte (scarica qui). Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
ARTICOLO 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale )
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate le seguenti
misure:
1) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 (clicca qui), sia nell’ambito degli
esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche
ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività
dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le
farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza
interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per
l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante
situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali,
lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
diverse da quelle individuate nell’allegato 2. (clicca qui)
4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro
alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge
23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende
del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla
soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i
servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus,
la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e
di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine
di assicurare i servizi minimi essenziali.
6) Fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente
funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via
ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche
in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in
presenza.
7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le
attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare
la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con
adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a
tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente
alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
11) Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
ART. 2
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono
efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove
incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020.