Possono partire i lavori per l’ammodernamento e adeguamento del depuratore consortile Sant’Agata Militello – Acquedolci. Efficace l’aggiudicazione, disposta lo scorso febbraio da Invitalia, al “Consorzio Ciro Menotti società cooperativa” di Ravenna che aveva proposto un ribasso del 24,11%, per un importo complessivo di 2.277.451,58 euro. Gli interventi prevedono la ristrutturazione e manutenzione degli impianti, l’integrazione con nuove componenti delle unità di trattamento e delle linee di depurazione, nuova impostazione tecnologica e la riqualificazione dell’intera area di contrada Pianetta. (Foto repertorio)
Nella primavera dello scorso anno lo sblocco dell’iter rimasto per anni impantanato e la conclusione del procedimento. il cui finanziamento per 4.115.000 euro risaliva alla delibera Cipe del 2012 che stanziava i fondi per il superamento delle criticità a seguito delle procedure di infrazione comunitaria.
Il Tar di Catania (scrive stamani la Gazzetta del Sud) ha intanto rigettato il ricorso presentato dall’impresa “Trinacria Ambiente e Tecnologie srl”, di Villafranca Tirrena, che aveva chiesto l’annullamento del provvedimento con cui Invitalia, stazione appaltante, ne aveva revocato l’aggiudicazione dei lavori, affidandoli all’impresa seconda classificata, “Consorzio Ciro Menotti società cooperativa” di Ravenna. L’esclusione dell’originaria vincitrice della gara, in Ati con la ditta “Bello Francesco” di Otranto, era stata motivata dall’intervenuta mancanza di uno dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione dei lavori, per un corrispettivo contrattuale pari a 2.375.420,02 euro al netto iva, a fronte del ribasso offerto del 24,13%. In particolare il Rup Filippo Valla certificò la perdita del grado di attestazione SOA relativo alla categoria prevalente di lavori. La ditta esclusa, difesa dell’avvocato Silvano Martella, aveva opposto le proprie controdeduzioni sottolineando che la parte del requisito venuto a mancare all’Ati in ragione della riduzione del valore della nuova attestazione SOA rispetto a quella valida ed efficace alla presentazione dell’offerta, fosse appieno integrabile con la stipula di un nuovo contratto di avvalimento. In aggiunta, quindi, la ricorrente ha specificato come già in sede di offerta avesse dichiarato di subappaltare il 40% delle lavorazioni a soggetto qualificato e che dunque il subappalto consentisse l’integrazione dei requisiti mancanti. Entrambi i motivi del ricorso sono stati però ritenuti infondati dalla prima sezione del Tar di Catania che hanno evidenziato il mancato rispetto del principio di continuità nel possesso dei requisiti di qualificazione, condannando la ricorrente anche alla refusione delle spese legali.