Il diritto di precedenza per l’assistenza ai genitori con handicap grave deve essere riconosciuto anche ai docenti che concorrono alle operazioni di trasferimento tra province diverse senza alcuna distinzione tra fasi mobilità.
E’ quanto disposto dal Tribunale di Catania nell’ordinanza del 26 maggio che ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall’Avv. Massimiliano Fabio del foro di Patti nell’interesse di un docente messinese concorrente alle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a. s. 2020/21.
Il provvedimento è innovativo in quanto ordina al Ministero dell’Istruzione di consentire al ricorrente di concorrere, per l’a. s. 2020/21, alle procedure di trasferimento tra province diverse con diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92 per l’assistenza al genitore disabile grave (ex art. 3 c. 3 L. 104/92), senza la limitazione derivante dall’attuazione sequenziale delle tre fasi di mobilità (I – comunale, II provinciale e III interprovinciale) previste dal Ministero dell’Istruzione.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, Dott. Mario Fiorentino, ha ritenuto l’art. 13, p. IV, del contratto di mobilità in contrasto con la norma costituente lex specialis a tutela del disabile e non derogabile dalla normativa pattizia sulla mobilità del personale docente che, invece, ne dispone la tutela in base al tipo di parentela con i docenti, prevedendola per i genitori dei figli disabili ed escludendola nella III fase – interprovinciale per i figli referenti unici all’assistenza del genitore disabile in situazione di gravità.
Secondo il Giudice monocratico, infatti, “le disposizioni pattizie precludono a monte la possibilità che il dipendente referente unico di genitori in stato di grave disabilità possa fruire del diritto riconosciuto dall’art. 33, co. 5, l. 104/1992, ai fini della mobilità interprovinciale, restringendo arbitrariamente il novero dei soggetti che hanno diritto ai benefici ivi previsti (a prescindere dalla sussistenza di sedi disponibili), per di più con riguardo ai casi – quali quelli rientranti nella mobilità interprovinciale – in cui l’esigenza di riavvicinamento è quantomai irrobustita nell’ottica della cura dei bisogni del disabile”.
La domanda di trasferimento inoltrata telematicamente dal docente, quindi, dovrà essere processata dall’algoritmo ministeriale con precedenza di legge e senza alcuna limitazione derivante dall’applicazione sequenziale delle tre fasi di mobilità.
Il Giudice, inoltre, ha riconosciuto la ragioni d’urgenza rappresentate nel periculum in mora dall’Avv. Massimiliano Fabio in quanto “il bene della vita sotteso alla domanda azionata … … potrebbe risultare irrimediabilmente inciso nelle more del giudizio di merito, poiché in tal caso la pronuncia interverrebbe sicuramente dopo l’esito delle procedure di mobilità ed a distanza di tempo dalla loro conclusione”.
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