Vanno ritenuti non sussistenti i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, alla luce dei dubbi emersi circa la giurisdizione del giudice amministrativo in presenza di una connotazione della vicenda contenziosa che potrebbe essere attratta alla giurisdizione del TSAP (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), in ragione della pacifica esistenza di un corso d’acqua. Con questa motivazione la prima sezione del Tar di Catania ha rigettato la richiesta di sospensiva avanzata dall’impresa che stava eseguendo i lavori in un terreno privato di contrada Rosselli per l’installazione di una stazione radio base per il servizio di telefonia mobile Wind – Tre. Il comune di Sant’Agata Militello, che al Tar era difeso dall’avvocato Salvatore Simonella, nell’estate dello scorso anno (leggi qui),avviò il procedimento di revoca in autotutela del titolo abilitativo alla realizzazione delll’impianto, in forza di un silenzio assenso, contestando la violazione dell’art. 78 del regolamento edilizio comunale, riguardo l’inedificabilità delle zone cosiddette “fasce di rispetto”, la violazione dell’art. 96 del Regio Decreto 523/1904, riguardo il mancato rispetto della distanza minima di 10 metri dagli argini dei corsi d’acqua per le costruzioni ed infine l’assenza del relativo parere rilasciato dalla competente Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, necessari per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Lo stop ai lavori con l’intervento della Polizia locale fu quindi sollecitato anche dalle segnalazioni di un gruppo di cittadini, per ragioni di tutela della salute pubblica, di cui si era fatta interprete tra gli altri il consigliere comunale di maggioranza Francesca Alascia. Il sindaco Bruno Mancuso firmo quindi una propria ordinanza di divieto di sperimentare, installare e diffondere sul territorio comunale impianti con tecnologia 5G, in applicazione del principio di precauzione sancito e riconosciuto dall’Unione Europea, ed in attesa dei relativi riscontri scientifici più aggiornati.
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