E’ stata emessa dal sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso l’ordinanza di applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (SCARICA QUI)
Il provvedimento a carattere annuale è stato assunto constatato che l’approssimarsi della stagione estiva può favorire l’insorgere ed il propagarsi degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocando gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale oltre che a rappresentare un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità e rilevato che nel Territorio Comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco.
Considerato che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo, il sindaco ordina dunque a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni incolti o se, coltivati, fortemente inerbiti, ricadenti nel Territorio Comunale, di:
–PROVVEDERE a rimuovere le erbe secche, gli arbusti ed ogni altra possibile fonte di incendio dai terreni suindicati entro gg. 10 (dieci) dalla presente Ordinanza;
–MANTENERE detti terreni in condizioni tali da impedire l’innesco e la diffusione di incendi durante tutto l’anno con particolare attenzione nel periodo dal 01.06.2022 al 15.10.2022;
–DIVIETO ASSOLUTO di accendere fuochi nel periodo di massima pericolosità dal 15.06.2022 al 15.10.2022, fermo restando la combustione nel restante periodo dell’anno (dalle ore 4:00 alle ore 8:00) di piccoli cumuli e quantità giornaliere di materiale agricolo derivanti da sfalci, potature e ripulitura, nella quantità consentita dall’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs. n. 152/2006 (quantità non superiore a 3 steri per ettaro ovvero non superiore a 3 m 3 vuoto per pieno per ettaro, fermo restando le norme sulla combustione illecita di rifiuti di cui all’art. 256 bis del D. Lgs. n. 152/2006.
Art.1 – (Obblighi e Divieti)
1.Entro il 14 Giugno 2022, è fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori o comunque ai soggetti che, a qualsiasi titolo, godono di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale di provvedere, e secondo le modalità stabilite all’art. 2 e segg., di provvedere alla ripulitura delle aree in questione da erbe secche, sterpaglie, stoppie, cespugli, arbusti, rovi, residui di coltivazione e operazioni similari, nonché allo sgombero delle aree suddette da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo di innesco e/o rischio o propagazione di incendio.
2.Le aree di cui al precedente comma nel periodo di rischio incendi, e specificatamente ovvero dal 15 Giugno 2022 al 15 Ottobre 2022, dovranno essere mantenute ripulite e in condizioni idonee ad evitare il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, tali da favorire l’innesco e/o il rischio o la propagazione di incendi.
3.Durante il periodo di grave pericolosità, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di cui all’art. 2 della richiamata L. n. 353/2000 e/o in tutte le aree immediatamente ad esse adiacenti, nonché ai sensi del dettato normativo di cui alla L. Reg. n.14/2006 e ss.mm.ii. e al Decreto dell’Ass. Reg.le del Territorio e dell’Ambiente della Regione Sicilia del 30/09/2014, n. 12874 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al periodo 15/06/2022 15/10/2022 è tassativamente vietato:
accendere fuochi di ogni genere;
la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale) e altra normativa vigente), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
1.È VIETATO, nel periodo dal 15 Giugno 2022 al 15 Ottobre 2022, accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio suindicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono scintille, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.
2.Ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio in serbatoi fissi per uso domestico e non, è fatto obbligo nel suddetto periodo, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 15,00 fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.
Art. 1 / A (Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi)
Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arboratee a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modificazioni, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
Art. 2 – (Modalità esecutive degli interventi – Indicazioni)
1.Pulitura delle aree – viali parafuoco: Gli interventi di pulitura delle aree dovranno essere finalizzati alla creazione di viali parafuoco dalla larghezza minima di mt. 10,00 lungo tutti i confini (sia confini con aree private sia confini con aree pubbliche), i fabbricati, serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili;
2.Aree e fondi degradati o in stato di abbandono: I terreni che si trovano nelle predette condizioni di stato, incolti e/o in presenza di fitta vegetazione secca e comunque in grado di costituire pericolo di innesco o propagazione di incendi dovranno essere ripuliti, per l’intera area;
3.Salvaguardia di vegetazione tipica e aree protette: Nelle aree caratterizzate da vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, etc.) e nelle aree soggette a vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti. È fatto divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di Legge.
4.Smaltimento del materiale di risulta: Il materiale derivante dalla pulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito, autonomamente, secondo la normativa vigente, con divieto di abbandono sia all’interno dell’area ripulita o al di fuori di essa, a pena dell’applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti;
5.Abbruciamento sul posto del materiale di risulta: In alternativa allo smaltimento di cui al precedente comma 4, è possibile procedere all’abbruciamento sul posto del materiale derivante dalla pulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
a)che l’area in cui procedere all’abbruciamento sia posta ad una distanza non inferiore a mt. 100 dai margini esterni dei boschi e delle aree protette, e l’attività di raggruppamento e abbruciamento sia svolta in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro esclusivamente per i materiali vegetali di cui all’art. 185, c.1, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., effettuate nel luogo di produzione, poiché costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti;
b)che l’attività di abbruciamento non venga svolta nel periodo di massimo rischio per gli incendi ovvero dal 15 Giugno 2022 al 15 Ottobre 2022, mentre nei periodi compresi tra la data della presente ordinanza e il 14 Giugno 2022 e tra il 16 Ottobre 2022 e il 14 Giugno 2023 le aree in cui procedere all’abbruciamento alle seguenti condizioni:
1.che siano poste ad una distanza non inferiore a metri duecento dai margini esterni dei boschi e delle aree protette;
2.che detto materiale non venga bruciato nelle giornate particolarmente calde o ventose;
3.che le aree in cui procedere all’abbruciamento siano poste ad adeguata distanza dai centri abitati e sia comunque assicurato il rispetto delle attività quotidiane delle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non arrechino problemi e molestie a terzi. Nel qual caso dovrà procedersi, immediatamente, allo spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come di seguito indicato;
4.che i punti di abbruciamento siano posti in zone appositamente predisposte lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non (ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, strutture di servizio, etc.);
5.che l’accensione dei fuochi avvenga nelle fasce orarie dalle ore 4:00 alle ore 8:00 (tali orari possono essere soggetti a modifica restrittiva in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza) verificando che, oltre l’orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e in ogni caso avendo cura che le ceneri siano ricoperte da un adeguato strato di terra, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;
6.che durante tutte le fasi dell’attività e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario/conduttore del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza a tutte le operazioni di abbruciamento. È fatto obbligo inoltre di adottare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
7.che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all’immediato spegnimento del fuoco in caso di:
- sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno dei fumi e impediscono la normale dispersione degli stessi in atmosfera;
- improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità);
- propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità;
- intolleranza altrui verso le emissioni generate;
- a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia o dai Vigili del Fuoco.
8.è vietato depositare sul suolo pubblico e/o comunque conferire il materiale di risulta del decespugliamento al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU comunale e/o al CCR.