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Prevenzione incendi boschivi estate 2023, pubblicata l’ordinanza sindacale

Pubblicata l’ordinanza firmata dal sindaco di Sant’Agata Militello Bruno Mancuso per l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, per la stagione estiva 2023 (scarica qui)

I possessori dei fondi che potranno riprendere le tradizionali pratiche naturali di smaltimento tramite bruciatura dei residui vegetali, prodotti nel proprio fondo, nell’arco temporale prescritto, preavvisando del giorno e dell’ora precisa dell’inizio delle operazioni, in ogni caso l’uso del fuoco deve avvenire con ogni cautela, dalle ore 06:00 alle ore 09:00, ad esclusione delle giornate calde e ventose. I cittadini, in caso di avvistamento incendio, ad avvertire con sollecitudine attraverso uno dei seguenti numeri telefonici:

Numero Unico Emergenze – 112
Il Corpo Forestale della Regione Siciliana – 1515 o il Distaccamento Forestale di San Fratello (ME) tel. 0941/799646;
Vigili del Fuoco – 115 o il Distaccamento di S.Agata Militello (ME) tel. 0941/703244;
Il Comando di Polizia Municipale di S.Agata Militello (ME) – tel. 0941/701000 int. 1101; Il Comando Compagnia C.C. di S.Agata Militello (ME) – 112;
Il Commissariato di P.S. di S.Agata Militello (ME) – 113;
Il Comando Compagnia della Guardia di Finanza di S.Agata Militello (ME) – 117;

L’ordinanza impone che entro il 15 Giugno 2023, i proprietari, affittuari, e/o coloro che a qualsiasi titolo godano di terreni ricadenti all’interno del territorio comunale, provvedano
– al decespugliamento ed asportazione di sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura, che possa essere fonte d’incendio;
– ad effettuare in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze: – non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti; – pari a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%; – pari a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;

In tutto il territorio comunale, nel periodo di massimo rischio individuato tra il 15 giugno 2023 e il 30 settembre 2023, è fatto assoluto divieto di accendere fuochi e/o bruciare materiale vegetale.

I trasgressori saranno sanzionati amministrativamente con un importo pecuniario da € 51,00 (euro cinquantuno) a € 258,00 (euro duecentocinquantotto/00), ai sensi ed agli effetti della Legge Regionale n. 16 del 6 aprile 1996 e integrata e modificata dalla Legge Regionale del 14 aprile 2006 n. 14, la sanzione sarà irrogata con provvedimento del Sindaco di cui alla Legge 689/1981, art. 5 e ss.mm.ii. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio, durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 353/2000.

I trasgressori inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente ai fini del risarcimento dei danni derivati da incendi a persone e/o beni mobili ed immobili, saranno oggetto di deferimento all’Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 423, 423bis, 424, 425, 449 e 65 del C.P. per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

Sarà fatto obbligo agli Enti Pubblici, proprietari di strade, di farsi carico della pulizia entro il termine suddetto.  Ai soggetti incaricati alla pulizia, da parte degli Enti Pubblici, è fatto divieto di bruciare e/o abbandonare il materiale di risulta, derivante da attività di sfalciatura e/o scerbamento, potatura, che dovrà invece essere destinato al recupero o avviato in discarica autorizzata a norma delle vigenti normative.

Ai proprietari, possessori e conduttori dei campi a coltura cerealicola dell’intero territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mieti trebbiatura, di praticare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo, perimetrale delle superficie interessate, una fascia protettiva sgombera da ogni residuo di vegetazione per la larghezza continua di almeno dicci metri, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

Tutti i residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere trattati e smaltiti a norma di legge richiamando a tal proposito la direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D. L.vo n. 205/2010.

Qualora sia accertato che per la mancata osservanza della presente ordinanza possa costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità̀, l’Amministrazione comunale potrà agire sostitutiva mente in danno ai proprietari.

 

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