“L’attività sportiva deve essere svolta esclusivamente in forma individuale e non ammette – né prevede – alcun contatto fisico, dispositivo che l’assessorato regionale alla salute della Sicilia ha posto in una circolare (leggi qui) contententi i chiarimenti inerenti l’esecuzione dell’art. 8 dell’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30 aprile 2020, in materia di attività sportiva.
“A titolo esemplificativo e non esaustivo con riferimento a quanto già previsto dall’art. 8 dell’Ordinanza n° 18 – la pratica delle seguenti attività sportive: corsa; sport con racchetta (tennis, padel e tennistavolo), da svolgersi esclusivament in forma singolare e in luoghi aperti; ginnastica individuale; uso di qualsiasi bicicletta, anche
mountain bike; motocross; uso dei pattini o simili; pesca subacquea, apnea, diving e nuoto in acque
libere, purché esercitati nel sito più vicino alla propria abitazione. E’ altresì ammessa la pratica di
qualsiasi sport, esclusivamente e rigorosamente in forma individuale, che contempli l’utilizzo di un
attrezzo (es. windsurf, kitesurf, surfboard, etc.)”.
La stessa circolare, quindi, sottlinea alcuni precisi obblighi a carico di titolari e gestori di strutture sportive,circoli ed associazioni, tenuti al rigoroso rispetto di tutte le misure richiamate dalla normativa nazionale e regionale in materia di sanificazione, di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di sicurezza.
Le strutture sportive sono onerate di osservare le seguenti disposizioni:
a) l’ingresso è consentito esclusivamente ai soci iscritti; è fatto pertanto divieto di ingresso all’utenza, anche saltuaria, che non sia espressamente inclusa nell’elenco degli iscritti;
b) l’espletamento delle attività consentite all’interno delle strutture è opportunamente disciplinato da apposito Regolamento interno, che le stesse dovranno redigere per la gestione, in totale sicurezza, dell’utenza. Tale regolamento dovrà prevedere, in aggiunta a quanto previsto dalla presente Circolare, adeguate misure di sanificazione, l’utilizzo di termoscanner e saturimetro, nonché – a seconda dell’ampiezza dell’area dedicata alle diverse discipline sportive – le necessarie forme di contingentamento dell’ingresso dell’utenza; all’uopo, i legali rappresentanti delle strutture avranno l’onere di individuare, tra gli adempimenti connessi alla predisposizione del citato regolamento, un “Supervisor”, con il compito di monitorare ed assicurare costantemente il regolare espletamento delle attività come disciplinato dalla presente Circolare;
c) è fatto divieto, all’interno delle strutture sportive, di utilizzare le piscine e i luoghi chiusi, quali palestra, bar, sale di intrattenimento;
d) non è consentito l’utilizzo delle docce; l’ingresso all’interno degli spogliatoi, preventivamente sanificati, è consentito esclusivamente per l’uso dei WC;
e) l’ingresso ai soci presso le strutture sportive è consentito previa prenotazione, secondo le modalità utilizzate dalle strutture medesime, per lo svolgimento dell’attività, tra quelle ammesse, prescelta dall’interessato;
f) la struttura sportiva, ricevuta la prenotazione, in relazione alla disponibilità di campi, piste, aree dedicate per l’attività fisica, nel pieno rispetto delle richiamate misure sanitarie, contingenteranno l’ingresso dell’utenza secondo quanto previsto nel regolamento di cui alla lettera b);
g) è vietata ogni forma di assembramento;
h) il personale delle strutture sportive, munito dei necessari dispositivi di protezione individuale, dovrà costantemente vigilare sul rispetto del regolamento e, di conseguenza, delle disposizioni di cui alla presente Circolare;
i) le strutture sportive dovranno dotarsi di igienizzanti da dislocare nelle diverse aree dedicate all’attività fisica, nonché in aree comuni (ingresso, WC etc.) e provvederanno ad informare adeguatamente l’utenza con appositi avvisi sul rispetto delle norme igienico-sanitarie da seguire.