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Green pass, ecco i negozi e le attività in cui non è necessario. Firmato il decreto (testo completo)

E’ ufficiale il decreto firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi (scarica qui), con i luoghi e le attività commerciali in cui, a partire dai 1 febbraio 2022, sarà possibile continuare ad accedere anche senza green pass.

In particolare dal 1 febbraio 2022 non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, per :

a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto:
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;

d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Il decreto ha dunque escluso la possibilità di andare in un ufficio postale a ritirare la pensione se non si ha il green pass, dove, così come per le banche e per gli uffici pubblici, sarà necessario avere almeno un tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti ima se antigenico rapido o 72 ore se molecolare. Una prima restrizione era già entrata in vigore dal 20 gennaio con obbligo di green pass base per negozi dedicati alla cura della persona, come parrucchieri ed estetisti.

Il rispetto delle misure è assicurato dai titolari degli esercizi di cui all’allegato e dai responsabili dei servizi, attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

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