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Covid, dal 11 febbraio stop alle mascherine all’aperto, salvo affollamenti. Ecco l’ordinanza del ministro della salute

“Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di
protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti“.

E’ questo il primo comma dell’articolo 1 dell’ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza che di fatto elimina l’obbligo dell’utilizzo di mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalla colorazione. Bisognerà indossarle all’aperto dunque solo in caso di assembramenti mentre al momento, fino al 31 marzo data di cessazione dello stato di emergenza, restano obbligatorie le mascherine al chiuso.

La stessa ordinanza prevede ancora che:

3. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che
devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
4. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. Le disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sono comunque derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico.
6. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio.

Foto: Repertorio da governo.it

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