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Quelle bottiglie dei veleni…

becksEccola lì, servita sul vassoio di vetro, pardon , d’argento, l’ennesima bagarre rovente dell’estate 2013 a Sant’Agata Militello. C’è un’ordinanza, è la n°55, è firmata dal sindaco. Secondo quanto pubblicato dal sito internet ufficiale del comune fino a ieri (18 Luglio) recava la data del 8.7.2013  (foto 1 sotto), oggi (19 Luglio) è rimasta solo delibera n°55, poi in calce, la data è quella del 26.6.2013 (vedi foto 2 sotto). Calendario gregoriano a parte, il succo è questo. L’ordinanza, la seconda, quella del 26 Giugno, stando all’oggetto, recita testualmente: Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in contenitori di vetro da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.La finalità dell’ordinanza è quella di porre rimedio all’inciviltà della gente, che, mancando evidentemente di senso civico e rispetto, abbandona puntualmente bottiglie e altri rifiuti per la strada, sulla villa, nei parcheggi, in pratica ovunque. Inoltre l’ordinanza si pone l’obiettivo di  intervenire per evitare possibili danni a persone o cose  dovute alla rottura dei “ricordi” lasciati per la strada. Diverse sono però le modalità, i termini, i contenuti di quella stessa ordinanza che forse, proprio a causa di qualche difetto di espressione, ha generato malumori tra gli operatori commerciali, soprattutto i gestori delle attività stagionali e serali, che magari ritenevano opportuno un preventivo confronto ed una stesura condivisa dello stesso provvedimento. Confusione, invece, è stata riscontrata anche tra la gente, tra gli avventori dei locali stessi, visti in queste sere aggirarsi in preda al panico per i locali, consumati dall’atroce ed amletico dubbio se commettere o meno il reato di “consumazione illecita di bevanda in vetro”. In particolare, l’interpretazione autentica sarebbe utile a capire se nel passaggio in cui si vieta “il consumo e/o abbandono  in luogo pubblico di  bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro”, siano comprese evidentemente anche bevande direttamente prelevate da casa o se ci sia distinzione di genere di bevanda, sesso o età del consumatore e quali siano eventualmente i poteri esercitabili dai gestori delle attività di somministrazione qualora il cliente, dopo aver preso la bevanda in vetro, si allontani dal locale stesso o da una delle sue pertinenze, spazi in cui è invece consentita, secondo l’ordinanza stessa, la somministrazione. In realtà però c’è anche un secondo fattore. Ma che fine ha fatto quella seconda ordinanza, stesso numero 55 ma con data successiva, 8 Luglio, e dunque, se il tempo non è un’opinione, quella che sarebbe effettivamente in vigore? Proprio quella ordinanza, infatti, cosa ancor più strana e singolare sarebbe ancor più restrittiva nella misura in cui, nel suo oggetto, recita: “Ordinanza di divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bicchieri di vetro e in bottiglie o confezioni di vetro da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande (…) di attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande, attività di commercio di prodotti alimentari ed in genere da tutte le forme di commercio (ristoranti, pizzerie, supermercati, minimarket, enoteche, lidi, bar, ma anche evidentemente farmacie ??? )  che consentono la vendita di bevande in vetro nel periodo dal 1 Maggio al 30 Settembre di ogni anno”. A questo punto, altri interrogativi ancor più inquietanti sorgono spontanei. In attesa che i dubbi vengano dissipati, e di sapere se vale l”ordinanza n 55 del 26 Giugno (apparsa dopo) o quella del 8 Luglio (pubblicata prima e poi sparita) è utile sapere che per  tutte le violazioni all’ordinanza, preventivamente trasmessa a Prefetto, Questore, Carabinieri, Polizia, Finanza, Guardia Costiera e Vigili Urbani, le sanzioni decretate variano d un minimo di 25 euro ad un massimo di 300 euro, secondo le normative vigenti. Intanto, anche l’opposizione consiliare, per mano dei consiglieri Gumina, Barbuzza ed Ortoleva, ha scritto un’interrogazione in merito alla stessa ordinanza. Potete trovare il testo dell’interrogazione sia quello delle due ordinanze sindacali n°55 nella pagina “Area Istituzionale” del nostro sito. Alla Salute!

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