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Il Tar decreta: "La maggioranza resta al suo posto"

tar“Il ricorso deve essere respinto siccome privo di giuridico fondamento”. Con questa laconica ed inappellabile stringa conclusiva i giudici della terza sezione del Tar di Catania hanno chiuso la diatriba giuridica sull’attribuzione della maggioranza consiliare dopo le elezioni amministrative di Giugno, ed hanno respinto il ricorso elettorale proposto dalla candidata al consiglio comunale del Pd, rimasta fuori dal civico consesso, Rita Fachile, e dal coordinatore del circolo Pd Enzo Canonico. Dopo aver respinto la richiesta di rinvio presentata nella mattina di Martedì 22 dalla stessa Fachile, poiché ritenuta immotivata, i giudici hanno quindi emesso una sentenza (sotto pdf completo) che fa chiarezza sulla regolarità dell’ufficio elettorale che certificò la vittoria, nella corsa al consiglio comunale, della coalizione che appoggiava il candidato sindaco sconfitto Benedetto Caiola. Quel successo, sancito da 4725 voti di lista per il 54,14% delle preferenze per la coalizione di Caiola, aveva significato l’attribuzione della maggioranza di 11 consiglieri contro i nove attribuiti alle liste a sostegno del sindaco eletto. Rispedite al mittente, dunque, le articolate interpretazioni della legge elettorale che i ricorrenti avevano proposto, e rappresentate nell’udienza al tribunale amministrativo dall’avvocato Paolo Starvaggi, coordinatore del circolo Pd santagatese, su delega dell’avvocato difensore dei ricorrenti Rosanna Monastra. Il Tar ha dunque ritenuto di non essere concorde, sottolineando come i ricorrenti proponessero “infondate perplessità sul nuovo sistema elettorale a turno unico per i comuni con popolazione compresa tra 10 mila e 15 mila abitanti”. Una normativa che lo stesso tribunale amministrativo definisce, “scritta con una tecnica redazionale spesso astrusa, o poco chiara, e quindi fonte di vari problemi di natura interpretativa”, che però non può essere interpretata nel modo proposto da i ricorrenti bensì nella corretta applicazione da parte dell’ufficio elettorale centrale che ha ritenuto, correttamente il non verificarsi di una delle due condizioni espressamente previste(sia dall’art. 4, comma 6, sia dall’art. 2 ter, comma 7, della L.r. n. 35/1997, come modificata ed integrata con L.r. n. 6/2011) per l’attribuzione della maggioranza al sindaco eletto, ossia non solo il superamento da parte dello stesso del 40% dei voti, ma contestualmente il mancato conseguimento  del 50% +1 dei voti di una delle coalizioni o liste avverse.  “La formulazione dell’ultima parte del comma 6 dell’art. 4 su cui tanto insistono i ricorrenti – scrive il Tar – (formulazione probabilmente dovuta ad una non ben ponderata e coordinata redazione del testo originario della L.r…), risulta, per la detta fascia dei comuni intermedi, essere – di fatto – priva dei suoi naturali presupposti giuridici. Il giudizio del Tar lascia immutata la composizione del consiglio comunale, con la maggioranza di undici consiglieri al gruppo che supportava il candidato sindaco Benedetto Caiola e la minoranza per il gruppo in sostegno al sindaco. Dopo la bocciatura al Tar, difficilmente i ricorrenti si daranno per vinti e sembrerebbe scontato un ricorso al Cga. Da ciò che si vocifera, potrebbe però esserci preliminarmente una richiesta al presidente della Regione per un’interpretazione autentica della legge. Nel giudizio al Tar si erano costituiti in qualità di resistenti il presidente del consiglio Antonio Scurria ed i consiglieri Achille Befumo, Salvatore D’Angelo,  Valeria Fazio che nel caso di accettazione del ricorso avrebbero dovuto lasciare la carica,  Elisa Gumina,  Domenico Barbuzza e Salvatore Sanna. A rappresentare i consiglieri resistenti gli avvocati Massimiliano Fabio, Carla Giuffrida, Alessandro Pruiti Ciarello, Salvatore Sanna e Marcello Scurria.

Pdf sentenza Tar ricorso elettorale

 

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